CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SISTRI/MUD

Devono presentare la Dichiarazione SISTRI/MUD,  i seguenti soggetti:

  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del MUD di cui alla Legge 70/94.
  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
    Eccezioni: gli imprenditori agricoli con un volume d'affari non superiore a 8.000 Euro; i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa; i soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta (in questo caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita).
  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 lett. c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 con più di 10 dipendenti. (rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: a) lavorazioni industriali; b) lavorazioni artigianali; c) fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque; d) fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi).
    Eccezioni: le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione; le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio.
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti prodotti dalle navi, per i quali la dichiarazione deve essere presentata dall'autorità portuale o marittima.

La presentazione della Dichiarazione SISTRI/MUD deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2012, alternativamente, a scelta dell'interessato:

  • compilando per via telematica gli appositi modelli, predisposti dal Ministero, pubblicati sul portale www.sistri.it, che saranno poi inviati telematicamente direttamente al SISTRI;

oppure

  • compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MUD

Secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012", devono presentare la Dichiarazione MUD, con riferimento ai dati del 2011, i seguenti soggetti:

  • il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI) e altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c);
  • i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, che devono presentare la Dichiarazione MUD (Capitolo 2- Veicoli fuori uso), mediante invio telematico;
  • i soggetti iscritti al Registro nazionale dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, che trasmettono i dati  collegandosi al sito www.impresa.gov.it o www.registroaee.it
    Secondo quanto previsto dal DPCM del 23 dicembre 2011, i soggetti obbligati a comunicare i dati sono: i sistemi collettivi di finanziamento istituiti ai sensi del D.Lgs. 151/2005; i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali che non aderiscono ad alcun sistema collettivo di finanziamento; i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e professionali che aderiscono ad un sistema collettivo ma per i quali le informazioni sui rifiuti non sono comunicati dal sistema collettivo.
  • i Comuni o loro consorzi e comunità montane, mediante il sito dedicato www.mudcomuni.it

CHI NON DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MUD

Non devono presentare nessuna dichiarazione:

  • i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti (solo per l'attività di trasporto);
  • i soggetti che effettuano attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione (solo per l'attività di commercio e intermediazione senza detenzione);
  • i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

Non devono presentare la Dichiarazione SISTRI/MUD le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10. Sono quindi esonerati dalla denuncia i produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 derivanti da:

  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;
  • fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
  • fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi.

Continuano invece ad essere esonerati in toto dalla presentazione della Dichiarazione SISTRI/MUD, a patto che abbiano prodotto solo rifiuti NON pericolosi:

  • le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione;
  • le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio.

E' scomparso anche l'obbligo del Mud per gli imballaggi: l'adempimento non sarà più a carico di ogni impresa ma esclusivamente del CONAI e delle imprese che implementano un proprio sistema di raccolta o di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio o di riutilizzo.

La legge conferma che non devono presentare la Dichiarazione SISTRI/MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

  • gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa.

Chi, durante l'anno 2011, non ha prodotto, recuperato o smaltito rifiuti, o non ha effettuato attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali, non deve presentare la dichiarazione.