| Tutti i soggetti che hanno l' obbligo di iscrizione o annotazione nel Registro Imprese e dal 2011 i soggetti R.E.A., devono pagare il diritto annuale. Sono obbligati alla denuncia al R.E.A i seguenti soggetti: - tutti gli gli esercenti attività economiche e professionali la cui denuncia sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali. A titolo di esempio le associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che esercitano un'attività commerciale o agricola, ma per i quali l'esercizio d'impresa non sia l'attività esclusiva o prevalente
Hanno l'obbligo di iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese i seguenti soggetti: - Imprenditore individuale che esercita una attività commerciale, così come definita dall'articolo 2195 del Codice Civile
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società cooperativa
- società consortile
- consorzio
- gruppo europeo di interesse economico ( GEIE )
- aziende speciali di enti locali e consorzi tra enti locali - previsti dalla Legge 142 del 1990
- enti pubblici economici
- società di capitali ( srl/spa/sapa)
Hanno l'obbligo di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese i seguenti soggetti: - imprenditore individuale che esercita una attività agricola, così come definita all' articolo 2135 del Codice Civile
- imprenditore individuale piccolo, così come definito all' articolo 2083 del Codice Civile ( esempio artigiano, piccolo commerciante)
- Società semplice
- società semplice agricola
- Società tra avvocati - Decreto Legislativo numero 96 del 2001
A partire dall'anno 2001 sono tenute al pagamento del diritto annuale: - le società in liquidazione
- le imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell'attività, non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro Imprese.
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