Categorie e Classi di Iscrizione

Alcune attività sottoposte ad iscrizione all'Albo (articolo 212, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) sono suddivise in CATEGORIE (articolo 8, D.M. 406/98 e s.m.i.) a seconda dell'attività svolta dall'impresa.
L' impresa può richiedere l'iscrizione ad una o più categorie secondo le dimensioni e l'attività che svolge.
Segue elenco delle categorie con breve descrizione dell'attività svolta:

- CATEGORIA 1 =

  • Attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati:
    • Svolgimento di singoli e specifici servizi nell'ambito dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati:
      1. Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani
      2. Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale
      3. Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006)
      4. Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani)
  • Attività di spazzamento meccanizzato
  • Attività di gestione di centri di raccolta

- ISCRIZIONE SEMPLIFICATA CATEGORIA 1 = Comuni/Consorzi di Comuni, Aziende speciali e Società di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati prodotti nei medesimi Comuni (art. 212, comma 5, decreto legislativo 152/2006).

- CATEGORIA 2 (Abrogata: vedi nota) = raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo.

- CATEGORIA 3 (Abrogata: vedi nota) = raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo.

- CATEGORIA 4 = raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

- CATEGORIA 5 = raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (vedi nota)

- CATEGORIA 6 ( Abrogata: vedi nota) = gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.lgs. 152/2006:

- CATEGORIA 7 (Abrogata: vedi nota) = gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs.152/2006:

- CATEGORIA 8 (vedi nota) = intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione .

- CATEGORIA 9 = bonifica di siti.

- CATEGORIA 10 (vedi nota) = bonifica dei beni contenenti amianto:

  • - CATEGORIA 10A = attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o retinoidi.
  • - CATEGORIA 10B = attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apprecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

NOTE:

  • Il Comitato Nazionale dell'Albo, con circolare 240 del 9 febbraio 2011 (in formato pdf 256 kB) ha chiarito che, fatte salve le iscrizioni in essere non è possibile presentare domanda di iscrizione o rinnovo nelle Categoria 2 - 3 in quanto non previste dall'attuale normativa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 205/2010.
     
  • L'iscrizione nella Categoria 6 con procedure ordinaria è stata sospesa a seguito della Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo, n. 108 del 13/01/2009 2009 ed abrogata dal 25 dicembre 2010, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 205/2010. L'iscrizione nella Categoria 6 con procedura semplificata è stata soppressa dal 25 dicembre 2010 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 205/2010.

  • a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 205/10 e dalla circolare del Comitato Nazionale Albo n. 240 del 9 febbraio 2011 le imprese ed enti si iscrivono nella categoria 5 per la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi e non.

  • La Categoria 7 è stata abrogata dal 25 dicembre 2010, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 205/2010, articolo 25 (in formato pdf 3.473 kB)
     
  • La Categoria 8 è operativa dal 18 febbraio 2011 a seguito della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n. 40 delle delibere del Comitato Nazionale n. 1 e n. 2 del 19/01/2011. Il Comitato Nazionale Albo ha fissato i requisiti richiesti per l'iscrizione (delibera n. 2 del 15/12/2010) e la modulistica (delibera n. 2 del 19/01/2011).
     
  • L'iscrizione nella Categoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 10A