Esercizio legale non coincidente con l'anno solare (c.d. esercizio a cavallo d'anno)

I soggetti giuridici con esercizio legale non coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del diritto annuale entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le imprese con esercizio a cavallo dispongono di una data di scadenza variabile per il versamento del diritto annuale, come per il pagamento delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Esempio pratico

Un'impresa che chiude l'esercizio il 30 settembre 2007, ed approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso esercizio, deve versare il saldo imposte per l'anno 2006 e il primo acconto delle imposte per l'anno 2007 entro il 16 marzo 2008; tale impresa sarà, quindi, legittimata ad effettuare contemporaneamente il versamento del diritto annuale per l'anno 2007, commisurato al fatturato 2006, entro il termine sopra evidenziato.

Esercizio prolungato
Una società, che si iscrive al Registro Imprese a settembre 2006 decidendo, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato fino a dicembre 2007:

  • all'atto dell'iscrizione sarà tenuta a versare il diritto annuale in misura fissa (pari a Euro 373,00)
  • entro il termine di pagamento del diritto per l'anno 2007, coincidente con il 16 giugno, verserà un importo pari a quello pagato al momento dell'iscrizione.
    Quindi anche l'anno successivo l'iscrizione al Registro Imprese la società pagherà Euro 373,00 in quanto, alla scadenza del versamento del diritto annuale, tale società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha quindi alcuna base imponibile su cui calcolare l'importo del diritto da versare.
  • nel mese di giugno 2008 la società provvederà al versamento del diritto annuale per l'anno 2008, calcolato sul fatturato 2007.