Attività economica


PREMESSA

Ai fini del lavoro autonomo e della denuncia di inizio/modifica di attività al Registro Imprese, sono considerati cittadini extracomunitari coloro che non hanno la cittadinanza in uno dei seguenti Paesi dell'Unione Europea:

- Paesi storici: AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUSSEMBURGO, OLANDA, PORTOGALLO, SPAGNA, SVEZIA

- Paesi annessi all'Unione Europea:

  • dal primo maggio 2004: CIPRO GRECA, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, MALTA, POLONIA, REPUBBLICA CECA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, UNGHERIA
  • dal primo gennaio 2007: BULGARIA, ROMANIA

PARTICOLARITA':

I cittadini appartenenti a:

  • Paesi membri dell'EFTA (ISLANDA, NORVEGIA, LIECHTENSTEIN, SVIZZERA e SAN MARINO)
  • Paesi aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo/Schengen sulla libera circolazione delle persone)
  • Stato del Vaticano

pur essendo cittadini extracomunitari, non hanno l'obbligo di visto e del permesso di soggiorno

NORMATIVA: 

T. U.: D.Lgs. 286/1998 artt. 5,6,26 (riformato dalla legge 189/2002)
DPR 394/1999 art. 39
Circolari Ministero Interno (05.08.2006 e 22.02.2007)

INIZIO ATTIVITA'

I cittadini extracomunitari

  • titolari di impresa individuale
  • soci di società di persone
  • amministratori di società di capitali
  • legali rappresentanti di società straniere

che intendono denunciare l'inizio o la modifica di un'attività economica al Registro Imprese o che vengono nominati/riconfermati amministratori di una impresa attiva e che  non dimostrano di avere la residenza all'estero, devono documentare, al momento della denuncia ( articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 286/1998, dove si afferma: "...devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di...iscrizioni..."), il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per uno dei seguenti motivi:

  • lavoro autonomo
  • lavoro subordinato
  • attesa di occupazione
  • motivi familiari
  • motivi umanitari (asilo politico, apolide)

ATTENZIONE: Anche i titolari di impresa individuale che richiedono l’iscrizione al Registro delle Imprese senza comunicare contestualmente l’inizio dell’attività (iscrizione come impresa individuale “INATTIVA”), devono documentare , al momento dell’istanza, il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità per uno dei motivi sopra elencati.

I cittadini extracomunitari in possesso del nuovo permesso di soggiorno elettronico (P.S.E.), in cui non viene precisato il motivo del permesso, devono allegare una Dichiarazione sostitutiva di certificazione, compilata alla sezione "altri stati, fatti o qualità personali" che certifichi il motivo del rilascio.

CASI PARTICOLARI

Se i soggetti interessati sono in possesso di un permesso di soggiorno dovuto ad "altri motivi" (es. studio, turismo, affari), non possono iniziare l'attività economica.

Chi però è in possesso di un permesso di soggiorno per studio, può chiederne la conversione in un permesso per lavoro autonomo.

I cittadini extracomunitari che intendono denunciare l'inizio di un'attività economica in Italia ma sono residenti all'estero, devono invece avviare prima la procedura per ottenere il visto d'ingresso/permesso di soggiorno per lavoro autonomo


PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO NON ANCORA RILASCIATO

Se l' interessato è in attesa della consegna del primo permesso di soggiorno da parte della Questura, potrà comunque effettuare la denuncia di inizio/modifica di attività, allegando alla pratica:

  • il talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della richiesta allo Sportello Unico per l'immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso in Italia;
  • il passaporto col visto di ingresso TIPO  "D"come LAVORO AUTONOMO" rilasciato dall'Ambasciata Italiana all'estero
  • copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione
     

ATTENZIONE:

  • se dai documenti allegati alla domanda inoltrata alle Poste Italiane (kit primo permesso) risulta che: A) la domanda non è stata presentata agli uffici postali entro 8 giorni dall'ingresso regolare in Italia; b) dal controllo del Portale dell'Immigrazione http://www.portaleimmigrazione.it/ si rilevi che la pratica presentata alla Questura o agli uffici postali non era completa, allora il Registro Imprese protocollerà la pratica e la metterà in "sospeso", consegnando all'interessato una ricevuta provvisoria con indicato nelle "note" della stessa "Permesso di soggiorno in fase di rilascio". Nel momento in cui la Questura rilascerà il permesso, l'interessato dovrà presentarlo presso il Registro Imprese per regolarizzare la posizione e per iscrivere definitivamente l'impresa o iniziare/modificare l'attività
  • se dai documenti allegati alla domanda inoltrata alle Poste Italiane (kit primo permesso) risulta, invece che: A) la domanda è stata presentata agli uffici postali entro 8 giorni dall'ingresso regolare in Italia; b) dal controllo del Portale dell'Immigrazione http://www.portaleimmigrazione.it/ si rilevi che la pratica presentata alla Questura o agli uffici postali era completa, allora il Registro Imprese protocollerà la pratica, e la iscriverà anche in assenza di permesso di soggiorno con indicato nelle "note" della ricevuta o in gestione correzioni (in caso di pratica telematica) "Effettuato controllo con Portale dell'Immigrazione". La Cciaa si riserva di effettuare comunque controlli con la locale Questura.  

PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI RINNOVO

Se l' interessato è in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro in corso di rinnovo, potrà comunque effettuare la denuncia di inizio/modifica di attività, allegando alla pratica:

  • copia del permesso di soggiorno precedente (ormai scaduto)
  • talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attaverso Poste Italiane al momento della richiesta di rinnovo (non la prenotazione
     

ATTENZIONE:

  • se dai documenti allegati alla domanda di rinnovo inoltrata alle Poste Italiane (kit rinnovo) risulta che: A) la domanda non è stata presentata agli uffici postali entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno precedente; b) dal controllo del Portale dell'Immigrazione http://www.portaleimmigrazione.it/ si rilevi che la pratica presentata alla Questura o agli uffici postali non era completa, allora il Registro Imprese protocollerà la pratica e la metterà in "sospeso", consegnando all'interessato una ricevuta provvisoria con indicato nelle "note" della stessa "Permesso di soggiorno in corso di rinnovo". Nel momento in cui la Questura rilascerà il permesso rinnovato, l'interessato dovrà presentarlo presso il Registro Imprese per regolarizzare la posizione e per iscrivere definitivamente l'impresa o iniziare/modificare l'attività.
  • se dai documenti allegati alla domanda di rinnovo inoltrata alle Poste Italiane (kit rinnovo) risulta, invece che: A) la domanda è stata presentata agli uffici postali entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno precedente; b) dal controllo del Portale dell'Immigrazione http://www.portaleimmigrazione.it/ si rilevi che la pratica presentata alla Questura o agli uffici postali era completa, allora il Registro Imprese protocollerà la pratica, e la iscriverà anche in assenza di permesso di soggiorno rinnovato con indicato nelle "note" della ricevuta o in gestione correzioni (in caso di pratica telematica) "Effettuato controllo con Portale dell'Immigrazione". La Cciaa si riserva di effettuare comunque controlli con la locale Questura.

CARTA DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno non è da confondere con la "carta di soggiorno" o "permesso CE per soggiornanti di lungo periodo" che ha una validità illimitata (scadenza 00/00/0000) e che va comunque documentata al posto del permesso.
Si precisa che solo il "permesso CE per soggiornanti di lungo periodo", rilasciato da un altro Paese dell'Unione Europea, è utilizzabile per svolgere qualunque attività lavorativa autonoma, libera in Italia (D.Lgs. 3/2007); per le attività d'impresa anche questo tipo di permesso dovrà essere allegato alla denuncia al Registro imprese.

REQUISITI PROFESSIONALI

Le domande di riconoscimento di titoli di qualificazione professionale, acquisiti in Paesi appartenenti o meno all'Unione Europea, devono essere preventivamente presentate al Ministero competente (Ministero delle Attività Produttive/dello Sviluppo Economico o Ministero del Welfare).