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di Paolo Sani
Presidente del Gruppo di lavoro Proprietà Intellettuale di Confindustria
Con il "collegato" alla Legge Finanziaria 2001, "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza" (L. 12 dicembre 2002, n. 273, art. 17 ), il legislatore ha dato gli ultimi tocchi (per la verità alquanto maldestri) alla disciplina dei disegni e modelli, e del disegno industriale, posta in essere in applicazione della Direttiva 97/71/CE del 13 ottobre 1998. D'altra parte, a livello comunitario, il Regolamento sui disegni e modelli n. 6/2002 del 12 dicembre 2001, entrato in vigore il 6 marzo 2002, diventa pienamente operativo a partire dal 1 aprile 2003, con la possibilità di depositare ad Alicante domande di registrazione di disegni e modelli comunitari (in pratica le domande vengono accettate fin dal 1° gennaio 2003, ma alle stesse viene riconosciuta la decorrenza 1° aprile). La disciplina globale dei disegni e modelli, quale risulta dalle norme nazionali e da quelle comunitarie, è complessa, tenuto conto, fra l'altro, del fatto che il Regolamento comunitario ha creato anche la protezione mediante il Disegno e Modello non registrato, che va ad aggiungersi e, per così dire, ad intrecciarsi a quella mediante la registrazione nazionale. Il presente scritto non ha lo scopo di esaminare - anche per ovvie considerazioni di spazio - i vari aspetti di questa complessa (e innovativa) normativa, ma solo di formulare alcune annotazioni in merito alla nascita della Direttiva ed ai suoi principalissimi contenuti, al suo recepimento nella nostra legge con il D.Lgs. 95/ 2001, a seguito delle proposte della Commissione ministeriale (cui ebbi l'onore di partecipare), nonché in merito ai successivi interventi del legislatore.
La Direttiva e la sua disciplina
La gestazione della Direttiva 97/71 è stata assai laboriosa, un po' come è , per così dire, nella tradizione dei provvedimenti comunitari, ma in buona parte anche per motivi specifici, attinenti alla materia da disciplinare e precisamente :
a) la disciplina giuridica della forma dei prodotti si trova - come è stato varie volte ricordato - ad un crocevia di norme (diritto dei brevetti, norme sul diritto d'autore, norme sulla concorrenza sleale, norme sui marchi, ecc.);
b) al momento in cui nel 1991, con il "Libro verde sulla tutela giuridica dei disegni industriali", la Commissione Europea cominciò ad affrontare il problema, gli Stati membri si trovavano ad avere legislazioni (ed interpretazioni giurisprudenziali) profondamente diverse. Si andava ad esempio da un massimo di protezione in Francia (dove i disegni e modelli erano proteggibili sia mediante una legislazione specifica, sia, e pienamente, con il diritto d'autore), ad una protezione decisamente più ristretta in Italia, dove la nostra legge modelli conteneva un espresso divieto di applicazione del diritto d'autore (art. 5, co. 2 L. modelli), e dove, anche per le opere d'arte applicate all'industria, la loro proteggibilità con il diritto d'autore era subordinata al requisito che il valore artistico fosse ¿scindibile¿ dal carattere industriale del prodotto, con la conseguenza pratica che si negava ogni protezione di diritto d'autore alle opere tridimensionali di disegno industriale;
c) lo stesso concetto di industrial design era (ed è) di definizione non del tutto agevole, tenuto conto, fra l'altro, che i designers stessi sono inclini ad intenderlo in senso globale, come risulta ad esempio dalla definizione proposta al Parlamento Europeo, nell'audizione del 1° febbraio 1995, da Giorgio Giugiaro, secondo il quale il design contemporaneo è da intendersi come "una disciplina volta a definire un nuovo oggetto da riprodursi in serie, avente per fine l'utilità, la facilità d'uso, la piacevolezza, una spiccata originalità e riconoscibilità e una giusta correlazione fra qualità intrinseche, costo di produzione e prezzo di vendita";
d) la preparazione della Direttiva ha accentuato - ed è stata in qualche misura ritardata - dalla contrapposizione di interessi tra costruttori di autoveicoli e produttori di parti di imitazione (in particolare di carrozzeria), che si traduceva concettualmente nella questione se proteggere e come le parti componenti di un prodotto complesso, questione su cui pure le legislazioni degli Stati membri erano assai divaricate (da un minimo di protezione nel Regno Unito, ad un massimo di protezione in Francia). Su questo sfondo alquanto complesso, la Direttiva ha delineato una disciplina che, per citarne solo i principalissimi aspetti, consiste nel riconoscere la registrabilità, per una durata di cinque anni (rinnovabile fino a venticinque), all'aspetto di un prodotto o di una sua parte che sia "nuovo" ed abbia "carattere individuale". La "novità" è da valutarsi a livello degli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, il "carattere individuale" è da valutarsi a livello della figura (inedita) dello "utilizzatore informato", che presumibilmente dovrebbe collocarsi a metà strada fra il semplice consumatore e lo specialista. È da notarsi che il legislatore comunitario, pur essendo consapevole delle definizioni "pregnanti" e "globali" di disegno industriale, come quella riportata sopra (v. Libro verde, § 5.4.3), non le ha adottate, ed anzi ha espressamente escluso che i disegni e modelli proteggibili debbano presentare il requisito del valore estetico (v. Dir. considerando n. 14). Lo scottante problema delle parti componenti è stato risolto, riconoscendone la proteggibilità, ma a condizione che rimangano visibili durante il normale uso e purché presentino di per sé i requisiti della novità e del carattere individuale. Inoltre è stato stabilito che, fino all'adozione di modifiche alla Direttiva su proposta della Commissione (modifiche che in ogni caso non potranno intervenire prima del 28 ottobre 2004, v. Dir. artt. 14, 18 e 19), "gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato dei componenti" (formula che in gergo è stata definita freeze plus). La Direttiva ha stabilito altresì che il disegno o modello registrato è ammesso a beneficiare della protezione della legge sul diritto d'autore . Viene precisato, peraltro, che "ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere".
Il recepimento della Direttiva con il D.Lgs. 95/2001
Per il recepimento della Direttiva il Governo nominò, come ho ricordato sopra, una Commissione di studio, che - pur nella difficoltà di una tempistica estremamente stretta, voluta dal Ministro competente - provvide a stendere un articolato, che si trova sostanzialmente riprodotto nel D.Lgs. 95/2001 del 2 febbraio 2001. Correttamente, a mio avviso, fu adottato il criterio di modificare la nostra legge con il sistema della interpolazione, e di adottare il medesimo linguaggio della Direttiva. Discussa fu la disciplina transitoria riguardante le parti componenti, dato che le norme della Direttiva, ricordate sopra, lasciavano un certo campo di scelta al legislatore nazionale. Dalla formulazione alla fine adottata e contenuta all'art. 27 del D.Lgs. 95/2001, risulta che, da subito, e nel periodo transitorio sopra citato, è possibile registrare i disegni e modelli di componenti di prodotti complessi, ed è anche possibile farli valere per impedirne la fabbricazione e/o la vendita da parte di terzi, ma non nel caso in cui tale fabbricazione e/o vendita sia finalizzata alla riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario. Altro tema assai dibattuto fu l'applicabilità del diritto d'autore ai disegni e modelli, e allo industrial design. Ciò su cui si discuteva non era tanto la necessità di ammettere il cumulo tra protezione con la legislazione speciale e protezione con il diritto d'autore, ma l'ambito e le condizioni di quest'ultima. Alla fine, gli interventi sono consistiti da un lato nella soppressione del divieto del cumulo contenuto nell'art. 5 della Legge modelli (sopra ricordato), dall'altro nella soppressione del requisito della "scindibilità" di cui all'art. 2, n. 4, L. sul diritto d'autore, dall'altro ancora nell'introduzione di una nuova norma (art. 2, n. 10), secondo cui sono comprese nella protezione con il diritto d'autore". Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico". Questa formulazione è stata oggetto di varie critiche, ma, a mio parere, un po' ingiustamente. Si tratta, all'evidenza, di una soluzione di compromesso che, seppure fatta con una espressione forse non molto felice, indica comunque la volontà del legislatore di riconoscere la protezione con il diritto d'autore quantomeno ad una fascia "alta", per così dire, dell'industrial design. La disciplina complessivamente sopra delineata configura un sistema innovativo rispetto alla nostra precedente legislazione e - pur con qualche dubbio, come accennato più oltre - più rispondente alla tutela dei creatori di design innovativo (designers ed imprese). In particolare, appare positivo aver abbandonato il requisito dello "speciale ornamento", in relazione a forme che sono sempre più frutto di una progettazione razionale, che integra elementi funzionali ed elementi di gradevolezza di aspetto, a cui il concetto di "ornamento" sembra ormai attagliarsi poco; positiva anche la possibilità del cumulo tra protezione come disegno/modello e quella con il diritto d'autore; positiva la maggior durata (venticinque anni) della protezione dei disegni e modelli. Qualche dubbio invece, ad esempio, sugli effetti che potrà avere il requisito del "carattere individuale", se l'utilizzatore informato venisse inteso come un consumatore di un gradino appena al di sopra del consumatore frettoloso; in questo caso ci sarebbe il rischio di considerare come prive di carattere individuale anche forme pregevolmente innovative, ma senza il carattere della innovazione radicale/di rottura (perché ad esempio nella linea di evoluzione di un certo stile).
Successivi e recenti interventi del legislatore: problemi aperti
Ma maggiori dubbi e perplessità nascono da interventi del legislatore successivi al D.Lgs. 95/2001. Si tratta anzitutto del D. Lgs. n. 164/2001 che, con l'intento (in sé corretto) di dettare una disciplina transitoria, ha prodotto come risultato una disposizione con cui si stabilisce che per ben dieci anni, decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione del diritto d'autore non opera nei confronti di coloro che, prima di tale data, avessero iniziato la fabbricazione o la commercializzazione di prodotti precedentemente tutelati da brevetti per modelli ornamentali, caduti in pubblico dominio. Un periodo di franchigia così straordinariamente lungo non ha trovato una valida giustificazione giuridica o economica, e sembra in realtà la risultante di un'azione di lobby particolarmente efficace delle industrie di imitazione. A ciò si aggiunga la poca chiarezza della norma che apre il problema di cosa avvenga qualora il titolare del diritto d'autore non avesse richiesto la brevettazione, per avvalersi viceversa del diritto d'autore, ma questa protezione gli fosse stata negata, in sede giudiziale, in base ai criteri della "vecchia" legge. Non meno discutibile e, in un certo senso, ancor più sconcertante, l'ulteriore, recentissimo intervento del legislatore con l'art. 17 della L. 273/2002, sopra menzionata. Con tale norma si stabilisce infatti che, ai fini dell'applicazione del diritto d'autore alle opere del disegno industriale "la denuncia di cui all'art. 28 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione". Viene inoltre stabilito che "Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Infine viene stabilito che i diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore. Poiché l'art. 28 della legge sul diritto d'autore riguarda le opere anonime o pseudonime, qualche commentatore ha ipotizzato un vero e proprio errore di formulazione legislativa in cui sia incorso il nostro legislatore (magari attraverso la penna di un ignoto funzionario ministeriale, simile al signor X, su cui aveva ironizzato nei suoi scritti il Professor Adriano Vanzetti, in relazione a certi maldestri interventi nella legge marchi, successivamente al compimento dei lavori della Commissione governativa incaricata di formulare le proposte di recepimento della Direttiva comunitaria in materia). Ma aldilà della oscurità della norma, non sembra ci si possa sbagliare nel cogliere anche qui, come nel D.Lgs. 164/2001, sopra citato, la precisa volontà di limitare ed imbrigliare il più possibile l'esercizio del diritto d'autore per il disegno industriale. In questa direzione va anche la fissazione della durata a venticinque anni dopo la morte dell'autore, in eccezione alla regola generale dei settant'anni. Questi interventi del nostro legislatore sono effettuati presumibilmente anche nell'ottica di voler proteggere un certo tipo di industria, nella quale si vorrebbe vedere l'espressione esemplare della vivacità delle nostre piccole e medie imprese, e che, invece, non di rado, è manifestazione di quel tipo di imprenditoria poco innovativa, che rappresenta una delle ragioni non ultime per cui il nostro Paese da anni arranca nelle posizioni "basse" delle classifiche mondiali sulla "competitività".





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