Prorogato il termine per l'avvio della fase di piena operatività del SISTRI.


Il Decreto-Legge del 29/12/2011 n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011, sposta il termine per l'avvio della piena operatività del SISTRI dal 9 febbraio 2012 al 2 aprile 2012 (art. 13 comma 3).

Tale proroga è riferita a tutti i soggetti tenuti all'utilizzo del sistema. Rimane invariata l'unica eccezione relativa ai produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti, per i quali la Legge 106 del 12 luglio 2011 prevede che la data di piena operatività, che comunque non potrà essere anteriore al 1° giugno 2012, venga fissata tramite un ulteriore decreto.

Lo stesso Decreto-Legge n. 216 proroga al 2 luglio 2012 l'obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una  piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i  propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario (art. 13 comma 4).

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Rinviata la scadenza per la presentazione della dichiarazione SISTRI MUD.


Il Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2011 dispone il rinvio al 30 aprile 2012.

I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti  dovranno comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire, come prevede la circolare del Ministero del 3 marzo 2011:

  • compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio competente, con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD (quindi per via telematica o con spedizione su modulo cartaceo o con supporto magnetico) le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010, previo pagamento del relativo diritto di segreteria. Le Camere di Commercio renderanno disponibili, come negli anni passati, il software per la compilazione del MUD su supporto magnetico;

oppure

Sono, in ogni caso, tenuti alla presentazione del MUD, come previsto dall’art. 189, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

  • i comuni;
  • i loro consorzi o comunità montane;
  • il consorzio nazionale degli imballaggi;
  • i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i relativi sistemi collettivi;
  • i gestori di impianti di trattamento di veicoli fuori uso.

Semplificazioni relative a registri di carico e scarico dei rifiuti e MUD per alcuni tipi di attività.

 

Il Decreto-Legge del 6/12/2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge del 22/12/2011 n. 214, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, ha emanato alcune disposizioni in materia di semplificazione della gestione dei rifiuti speciali per alcune attività.

Infatti al Titolo IV, Capo III,  l'art. 40 comma 8 dispone che " i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) " possono assolvere l'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo della comunicazione MUD al Catasto dei rifiuti, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.