2009/12 n. 2 - Equipollenza del formulario di identificazione dei rifiuti alla scheda di trasporto

Equipollenza del formulario di identificazione dei rifiuti alla scheda di trasporto

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 24 settembre 2009 ha chiarito che il formulario di identificazione dei rifiuti che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto dei rifiuti ha lo stesso valore della scheda di trasporto, di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 286/2005 e decreto ministeriale 554/2009.

Nei documenti devono comunque essere indicati i seguenti dati:

  • vettore
  • committente
  • caricatore
  • proprietariodella merce
  • tipologia e peso della merce trasportata
  • luoghi di carico e scarico della merce trasportata.

Nel formulario di identificazione dei rifiuti, sono previsti:
i dati del vettore, la tipologia e il peso della merce trasportata e i luoghi di carico e scarico.

Nel formulario viene anche individuata la figura del "produttore/detentore" del rifiuto che, di norma, è il soggetto che dispone il trasporto (committente), ne cura il carico sui veicoli (caricatore) e, in genere, è il proprietario del rifiuto fino al conferimento dello stesso al destinatario.

Pertanto ai fini dell'accertamento delle responsabilità concorrenti dei soggetti della filiera del trasporto di cui al decreto legislativo 286/2005, se non indicato diversamente con apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/detentore, e nel caso in cui non venga redatta apposita scheda di trasporto, la figura del produttore/detentore coincide con le figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce.

L'equipollenza del formulario di identificazione dei rifiuti alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 286/205 è stata ribadita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche con circolare del 3 dicembre 2009.