| Iscrizione/variazione dell'indirizzo della sede della società all'interno dello stesso Comune I nuovi articoli 2328 - 2363 c.c. prevedono che nell'atto costitutivo di S.p.a. ed S.r.l. possa essere indicato il solo Comune in cui ha sede la società di capitali (l'indicazione del comune è cioè obbligatoria in atto, mentre è facoltativa l'indicazione della via e del numero civico). Al Registro delle Imprese deve però essere comunicato l'indirizzo completo: l'adempimento è posto in carico al soggetto legittimato a richiedere l'iscrizione della nuova società al Registro delle Imprese (notaio rogante o amministratori), che vi provvede mediante compilazione degli appositi riquadri del Modello S1. Qualora venga successivamente trasferita la sede all'interno dello stesso Comune vanno considerate due ipotesi: - nell'atto costitutivo già iscritto al Registro delle Imprese era riportato l'indirizzo completo: in tal caso la variazione di sede all'interno dello stesso Comune richiede l'adozione di apposita delibera modificativa (assemblea straordinaria);
- nell'atto costitutivo già iscritto al Registro delle Imprese è riportata la sola indicazione del Comune in cui ha sede la società: in tal caso trova piena applicazione l'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione al c.c. La comunicazione della variazione dell'indirizzo deve essere resa dagli amministratori mediante compilazione del Modello S2 (senza allegare alcun atto modificativo).
Si ritiene che quanto sopra indicato possa trovare applicazione anche per le società di persone. Milano, 08 marzo 2004. Il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano (Gianfrancesco Vanzelli) |