Nuovo Piano tariffario delle verifiche metriche
Dal 15 Ottobre 2008 è entrato in vigore il nuovo piano tariffario delle verifiche metriche (Delibera della Giunta della Camera di Commercio di Milano del 29 settembre 2008) (in formato pdf 96 kB).
Dal 20 aprile 2009 è entrato in vigore il nuovo piano tariffario per l'accertamento di conformità degli strumenti di misura utilizzati nel settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione. (Deliberazione di Giunta n. 95 del 06.04.2009) (in formato pdf 68 kB).
Strumenti di misura: gestione, verifica e controlli
AVVISO IMPORTANTE
Dal 23 Luglio 2007 è stata istituita la nuova Camera di Commercio della Provincia di Monza e Brianza.
Per i servizi attinenti i metalli preziosi e di metrologia legale, tutte le imprese che hanno sede legale in uno dei Comuni della nuova Provincia dovranno continuare a rivolgersi alla Camera di Commercio di Milano, che provvederà direttamente ad assicurare i servizi predetti in regime di convenzione con la nuova Camera di Commercio.
L'Ufficio Metrico si occupa di metrologia legale, cioè:
- di unità di misura,
- dei metodi di misurazione
- degli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali.
- delle caratteristiche tecniche che devono avere gli strumenti di misura per essere legali
- delle le procedure di verifica a cui devono essere sottoposti.
La corretta misurazione della merce oggetto della compra-vendita è uno degli aspetti fondamentali della transazione commerciale e, attraverso la metrologia legale, è possibile intervenire per regolare la concorrenza tra imprese e tutelare il consumatore.
Se le transazioni commerciali tra le imprese e tra le imprese e i consumatori si basano su "quantità" devono essere effettuate con l'utilizzo di procedure e di strumenti di misurazioni stabiliti da ciascun Stato.
Dato che gli Stati stabiliscono le norme di metrologia legale in piena autonomia, ma le imprese scambiano merci tra Stati con differenti legislazioni, allora il mercato globale necessita di regole condivise. E' nata così l'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (O.I.M.L.), con sede a Parigi, a cui aderiscono quasi tutti gli Stati del mondo. Il suo scopo principale è di armonizzare le procedure di controllo metrologico dei vari stati membri.
Strumenti metrici provenienti da paesi extra CE e SEE
Gli strumenti metrici se provengono da Paesi che fanno parte della CEE o dello SEE possono essere immessi sul mercato nazionale senza nessuna formalità, in quanto la nostra normativa è armonizzata con quelli dei Paesi dello SEE.
Quanto invece gli strumenti che provengono da Paesi non facenti parte della CEE o dello SEE, gli stessi devono essere denunciati alla dogana di importazione, alla quale lo spedizioniere dovrà richiedere l'emissione della bollezza cauzionale mod. A/20, con cui si obbliga l'importatore a presentare presso l'Ufficio metrico da lui designato gli strumenti metrici oggetto dell'importazione.
A tal punto, a richiesta dell'importatore, l'ispettotre metricop si recherà presso il magazzino dell''importatore allo scopo di verificare se la merce importata soddisfa i requisiti richiesti dalle norme metrologiche vigenti.
Tale è la previsione normativa da cui al R.D. del 31/01/1909 n. 242 art. 47-53 Regolamento sul Servizio Metrico.
Nuova strategia europea di armonizzazione tecnica e normalizzazione
Gli Stati membri decidono se regolamentare o meno gli strumenti interessati dalla direttiva (principio della opzionalità).
Gli stati membri recepiscono la Direttiva entro il 30 aprile 2006 e applicano le disposizioni ad essa relative a decorrere dal 30 ottobre 2006.
La Direttiva 2004/22/CE (in formato pdf 488 kB) fissa i requisiti essenziali dei seguenti strumenti:
- contatori dell'acqua
- contatori del gas e dispositivi di conversione del volume
- contatori di energia elettrica
- contatori di calore
- sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua
- strumenti per pesare a funzionamento automatico
- tassametri
- misure materializzate
- strumenti di misura della dimensione
- analizzatori dei gas di scarico
I requisiti essenziali sono definiti come requisiti di prestazione e non come specifiche di progettazione. Risultano quindi meno dipendenti dallo sviluppo della tecnologia di misura e riducono la necessità di aggiornare la norma. La conformità ai requisiti essenziali è attestata dalle:
- marcatura CE, relativa anche ad altre direttive riferibili allo strumento
- marcatura metrologica supplementare (lettera M e le ultime due cifre dell'anno) Gli Stati membri decidono se regolamentare o meno gli strumenti interessati dalla direttiva (principio della opzionalità).
Gli stati membri recepiscono la Direttiva entro il 30 aprile 2006 e applicano le disposizioni ad essa relative a decorrere dal 30 ottobre 2006.





Cruscotto-grafico-gen2012.pdf