ATTENZIONE: dal 15 novembre 2011, sono diminuiti gli importi delle sanzioni amministrative previste per omesso o tardivo deposito delle domande/denunce al Registro Imprese

Dal 15 novembre 2011, in seguito alla modifica dell’art. 2630 c.c.*, la sanzioneamministrativa pecuniaria applicabile in caso di omesso o tardivo deposito delle denunce, domande e depositi destinati al Registro delle Imprese, che prima era prevista da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro, è stata dimezzata, passando ora da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.032 euro.
Inoltre, se la denuncia, la comunicazione o il deposito al registro imprese avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta ad un terzo
E' stato confermato inoltre che, se si tratta di omesso deposito di bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

I nuovi importi si applicano agli adempimenti per i quali il 14/11/2011 era l'ultimo giorno utile per il deposito nei termini (quindi il 15 novembre 2011 era il primo giorno oltre i termini).
Per gli adempimenti che al 14/11/2011 risultavano già sanzionabili (depositati oltre i termini), si applicano invece le precedenti disposizioni normative ed i relativi importi.
Consulta la tabella riepilogativa con gli importi delle nuove sanzioni (in formato pdf 71 kB).

Non sono stati modificati gli importi delle sanzioni previsti dagli artt. 2194 e 2631 c.c. e quelli relativi al mancato rispetto dei termini per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo - R.E.A. (es. apertura/chiusura unità locale, modifica attività, ecc.).

Le pagine di questa sezione del sito e la guida all'applicazione delle sanzioni del Registro Imprese verranno al più presto aggiornate ed adeguate alle novità normative.

 

* introdotta dall’art. 9 comma 5 della legge 180/2011 "Statuto per le imprese" (pubblicata nella G.U n. 265 del 14/11/2011), in vigore dal 15/11/2011.



Le sanzioni amministrative sono previste per le denunce al Registro Imprese e/o Repertorio Economico Amministrativo effettuate dopo i termini indicati dalla legge.
Le stesse sanzioni si applicano per mancato deposito di un atto quando la Camera di Commercio ne viene a conoscenza.
E' disponibile la guida all'applicazione delle sanzioni del Registro Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo (in formato pdf 228 kB). La presente guida è in fase di aggiornamento in seguito alla modifica dell'art. 2630 c.c. e degli importi delle sanzioni amministrative previsti per l'omesso o tardivo deposito delle denunce, domande e comunicazioni al registro imprese, introdotti dall'art. 9 comma 5 della legge 180/2011 "Statuto per le imprese" (pubblicata nella G.U n. 265 del 14/11/2011), in vigore dal 15/11/2011.


 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il 16 aprile 2002 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 61, il quale ha modificato gli importi delle sanzioni, (G.U. n. 88 del 15/04/02).

- Fino al 15/04/02: articolo 2194, 2626, 2634 c.c.
- Dal 16/04/02: articolo 2194, 2630, 2634 c.c.
- Singole norme del codice civile
- Dpr 581/95

  • Società (articolo 2296, 2315 e 2300 c.c.)
  • Norme sulle Società di capitali
  • Consorzi (articolo 2612 c.c.)
  • G.E.I.E. (reg. CEE n. 2137/85 c.c.)
  • Enti pubblici economici (Dpr 581/95 articolo 12)

 

Sanzioni Registro Imprese

Sanzioni Repertorio Economico Amministrativo

Rimborso sanzioni

Richiesta annullamento sanzioni

Mancato pagamento nei termini e memorie difensive