Le news dal Registro Imprese
- NEW! Abolizione dell’Albo delle imprese artigiane e della Commissione provinciale dell’artigianato della Lombardia. segue
- NEW! Pubblicato un estratto del Prontuario Regionale REA relativo alle denunce delle attività economiche esercitate da imprese individuali, mediante il software ComUnica-StarWeb. segue
- NEW! Pubblicata la Guida Regionale per il deposito telematico del Bilancio e dell' Elenco Soci - anno 2012. segue
- NEW! Sospensione delle pratiche di società che non hanno comunicato l'indirizzo Pec. segue
- NEW! Dal 10 maggio 2012: nuova modalità on-line per la richiesta di rettifica di dati del Registro Imprese. segue
- NEW! Cessazione d'ufficio delle società già iscritte nel Registro delle Ditte e non transitate nel Registro delle Imprese. segue
- NEW! Dal 12 maggio 2012: nuove procedure per svolgere le attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio e spedizioniere. segue
- SRL E SPA: aggiornata la normativa in tema di iscrizione dell'organo di controllo. segue
- Approvate le nuove specifiche tecniche per la creazione della modulistica informatica per il deposito di domande e denunce al Registro delle Imprese, in vigore dal 9 marzo e obbligatoria dall'8 maggio 2012. segue
- Obbligo di comunicazione della Pec delle società al Registro Imprese: proroga del termine al 30 giugno 2012. segue
- Iscrizione obbligatoria nel RI dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle società. segue
- Società semplificata a responsabilità limitata. segue
- Registro delle Imprese Storiche Italiane. Iscrizione anno 2012. segue
- Telematizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). segue
- Nuove modalità per avviare un'attività d'impresa (Legge 122 del 30/7/2010). segue
- Dal 15/11/2011, nuovi importi delle sanzioni amministrative del Registro Imprese. segue
- Cancellazione d'ufficio delle società di persone (DPR 247/2004). segue
- Cancellazione d'ufficio delle società di capitali che hanno presentato il bilancio finale di liquidazione, ma non l'istanza di cancellazione. segue
Abolizione dell’Albo delle imprese artigiane e della Commissione provinciale dell’artigianato della Lombardia
Ai fini della semplificazione amministrativa, la Regione Lombardia ha modificato le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al Registro delle Imprese. (Legge regionale 18 aprile 2012, n.7 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", art.55)
La nuova legge, in vigore dal 21 aprile 2012, ha abolito l'Albo delle Imprese Artigiane e le Commissioni provinciali per l'artigianato della Lombardia. Le funzioni amministrative di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del Registro Imprese vengono quindi affidate alle Camere di Commercio.
Pertanto, l'imprenditore che intende svolgere la propria attività in forma artigiana non dovrà più presentare comunicazione di iscrizione all'Albo alla Commissione provinciale per l'artigianato; sarà la Camera di Commercio, verificato il possesso dei requisiti (art.55, comma 2 L.R. 18/04/2012 n.7), a conferire all'impresa la qualifica di "impresa artigiana" e a iscriverla nella sezione speciale del Registro Imprese; tale annotazione ha carattere costitutivo e sostituisce l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.
Alla Camera di Commercio spetta anche il compito di trasmettere l'annotazione alla sede provinciale dell'INPS, allo scopo di applicare la legislazione in materia di assicurazione, previdenza e assistenza.
Attenzione
La Commissione provinciale per l'artigianato continua a svolgere le proprie funzioni per i procedimenti pendenti, comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge Regionale (quindi fino al 19 luglio 2012). La Commissione di Milano si riunirà quindi regolarmente il 16 maggio, il 20 giugno e il 18 luglio. Le pratiche di iscrizione, modificazione e cancellazione presentate prima del 20 aprile 2012 (compreso) sono di competenza della Commissione provinciale per l'artigianato; le pratiche presentate dal 21 aprile 2012 in poi sono di competenza della Camera di Commercio.
Estratto del Prontuario Regionale REA per le imprese individuali
A seguito dell'entrata in vigore, a partire dall'8 maggio 2012, dell'obbligo di utilizzo dell'applicativo on-line ComUnica-StarWeb per la compilazione di domande e denunce da presentare al Registro Imprese da parte delle imprese individuali, viene pubblicato un estratto del Prontuario Regionale REA adeguato alle nuove disposizioni.
"Estratto del Prontuario Regionale REA", aggiornato a maggio 2012 (in formato pdf 744 kB)
MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PEC E OBBLIGO DI SOSPENDERE LE RICHIESTE/DENUNCE PRESENTATE ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Si ricorda che il 29 novembre 2011 è scaduto il termine di comunicazione dell'indirizzo p.e.c. delle società agli uffici del registro delle imprese (art. 16, comma 6, d. l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2).
In proposito l'art. 37 della recente legge n. 35/2012 prevede che:
"L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".
Per tale motivo l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano deve sospendere tutte le richieste di iscrizione o modificazione riferite a società che non hanno adempiuto all'obbligo sopra ricordato (o che hanno comunicato indirizzi pec non validi).
L'obbligo di sospendere le pratiche riguarda, in genere, le domande o denunce R.I. o REA riferite a:
- società di capitali (S.p.a., s.r.l. S.a.p.a.);
- società di persone (s.n.c., s.a.s., s.s.);
- società cooperative;
- sedi secondarie di società straniere;
- società consortili per azioni o a responsabilità limitata.
ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE
Per quanto attiene alle richieste di iscrizione presentate dalle società sopra indicate, va tenuto presente che non saranno sospesi i 'depositi' dei bilanci d'esercizio ed i 'depositi' dei patti parasociali.
Allo stesso modo non verranno sospese:
- a) le richieste di iscrizione presentate dai curatori delle società fallite sino a quando il fallimento è in corso;
- b) le richieste di cancellazione delle società dal registro delle imprese;
- c) le richieste di iscrizione di atti di trasferimento di partecipazioni in srl, incluse le annotazioni conseguenti alle 'comunicazioni di recesso' del socio;
- d) le richieste di iscrizione di atti giudiziari che contengono un ordine di pubblicazione nel registro o che siano presentate dal ricorrente ('se ed in quanto' legittimato alla presentazione);
- e) le richieste di annotazione conseguenti al recesso del socio di società di persone;
- f) le richieste di iscrizione delle 'rinunce' alle procure iscritte (formalizzate con atto notarile).
Il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano
Gianfrancesco Vanzelli
Milano, 7 maggio 2012
Dal 10 maggio 2012: Nuova modalità on-line per la richiesta di rettifica di dati del Registro Imprese
A partire dal 10 maggio la Camera di Commercio di Milano renderà disponibile un nuovo servizio che consentirà agli utenti di inoltrare con una semplice procedura on-line le richieste di rettifica dei dati del Registro delle Imprese e dell'Albo Imprese Artigiane. Il servizio, che riguarda le sole rettifiche apportabili d'ufficio dalla struttura competente, sarà accessibile all'indirizzo servizionline.mi.camcom.it.
Ogni richiesta sarà automaticamente protocollata al momento dell'invio e contestualmente l'utente verrà informato - mediante notifica alla casella di posta dichiarata in fase di registrazione - della data e del numero della protocollo assegnato dal Protocollo Generale della Camera di commercio.
Allo stesso indirizzo, saranno notificate anche le eventuali richieste di chiarimenti o d'integrazioni provenienti dall'Ufficio competente.
Si precisa che l'utilizzo di questo nuovo servizio, non sostituisce i casi in cui, per poter correggere il dato iscritto, dovesse essere necessario depositare al registro imprese un apposito 'modello a rettifica'.
Cessazione d'ufficio delle società già iscritte nel Registro delle Ditte e non transitate nel Registro delle Imprese
Viene pubblicato, in data 10/05/2012, l'elenco delle società (in formato pdf 1.899 kB), iscritte al registro delle ditte e non migrate al registro delle imprese, destinatarie del provvedimento di cessazione d'ufficio del Conservatore del Registro delle Imprese, sulle cui posizioni verrà annotato che "l'impresa è cessata d'ufficio perché già iscritta al Registro delle Ditte e non transitata nel Registro delle Imprese" .
Per eventuali ed ulteriori informazioni, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo cancellazioni@mi.camcom.it .
SRL E SPA: aggiornata la normativa in tema di iscrizione dell'organo di controllo
Il 7/4/2012 è entrata in vigore la Legge 35/2012 che ha convertito il D.L. 5/2012 e apportato delle modifiche alla nuova disciplina riguardante l'iscrizione del sindaco unico nelle SRL e nelle SPA.
SRL (art 2477 c.c.)
Viene confermato quanto già stabilito dal D.L. 5/2012:
l'atto costitutivo può prevedere la presenza di un organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale, oppure di un revisore purchè iscritto nel registro dei revisori dei conti.
Nel caso in cui lo Statuto non preveda diversamente, l'organo di controllo è formato da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se:
- il capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le Società per Azioni
oppure se, per la società, ricorrono i seguenti presupposti:
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
- per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
SPA (art. 2397 c.c.)
L'art 14 della legge 183/2011 (in vigore dall'1/1/2012 ed efficace sino al 9/2/2012) aveva introdotto la possibilità anche per le SPA di nominare, entro certi limiti, il sindaco unico.
L'art. 35 del Decreto Legge 5/2012 (in vigore dal 10/2/2012 al 6/4/2012) aveva confermato tale possibilità, pur modificandone la disciplina.
La Legge n. 35/2012, in vigore dal 7/4/2012, non ha confermato quanto previsto dal d.l. 5/2012 e ha abrogato il comma 3 dell'art. 2397 c.c., introdotto dalla legge n. 183/2011.
Per le spa non esiste più, pertanto, la possibilità di nominare il sindaco unico: il collegio sindacale è sempre obbligatorio.
Approvate le nuove specifiche tecniche per la creazione della modulistica informatica per il deposito di domande e denunce al Registro delle Imprese, in vigore dal 9 marzo e obbligatoria dall'8 maggio 2012
Con Decreto direttoriale del 29 novembre 2011* (in formato pdf 1.351 kB), il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese. Le nuove specifiche tecniche sono entrate in vigore a partire dal 9 marzo 2012.
Dall'8 maggio 2012, sarà obbligatorio utilizzare i programmi informatici che avranno recepito le nuove specifiche tecniche, come la nuova release del software Fedra (FedraPlus 6.6) o altri programmi equivalenti. Di conseguenza, i programmi informatici creati sulla base delle precedenti specifiche (Fedra Plus 6.5 e software equivalenti) non potranno più essere utilizzati ed il Registro delle imprese non potrà più accettare le domande/denunce presentate utilizzando detti programmi.
Si segnala che il nuovo software FedraPlus 6.6 non contiene più i modelli digitali relativi alle imprese individuali (I1 e I2). Pertanto, dal momento in cui l'utilizzo del nuovo software diverrà obbligatorio, per tutti gli adempimenti riguardanti le imprese individuali, dovrà essere necessariamente utilizzato il programma ComunicaStarweb (o programmi equivalenti).
ComunicaStarweb è un applicativo on-line di semplice utilizzo, che compie tra l'altro alcune verifiche immediate durante la compilazione della pratica digitale, riducendo così la possibilità d'errore e favorendo l'abbreviamento dei tempi di lavorazione.
* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 256
Obbligo di comunicazione della Pec delle società al Registro Imprese
Le società costituite prima del 29/11/2008 devono, se non hanno ancora provveduto, comunicare ed iscrivere il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro Imprese (art. 16, c. 6 del DL 185/2008 convertito nella L. 2/2009).
La legge n. 35/2012, entrata in vigore il 7 aprile 2012, che ha convertito il d.l. n. 5/2012 non contempla più la possibilità di chiedere l'iscrizione della PEC delle società sino al 30 giugno 2012 (prevista dal d.l. n. 5/2012).
La disposizione (art. 37 del d.l.) nella nuova formulazione* approvata con la legge di conversione, ora prevede che "L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".
* comma 6 bis dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2
Per la richiesta di iscrizione non si devono pagare diritti di segreteria o imposta di bollo.
Le imprese individuali e le altre imprese non costituite in forma societaria, non sono obbligate al deposito di questa comunicazione; nel caso in cui venga depositata, sono dovuti diritti di segreteria ed imposta di bollo.
- Presentazione sulla comunicazione PEC (in formato pdf 702 kB)
- Consulta la tabella riepilogativa (in formato pdf 112 kB) con le imprese obbligate e non obbligate a comunicare la PEC.
- Cos'è la PEC e come ottenerla
- Modalità di deposito della comunicazione
- Modalità di compilazione della modulistica (Wiki-Comunicazione Unica).
- FAQ.
Utilizza la procedura semplificata per comunicare l'indirizzo PEC della società con estrema facilità (è sufficiente essere in possesso di un dispositivo di firma digitale).
Società semplificata a responsabilità limitata
L'art. 3 del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24/01/2012 ed in vigore dalla stessa data), ha introdotto la possibilità di costituire un nuovo modello di società: la 'Società semplificata a responsabilità limitata' (nuovo art. 2463 bis c.c.).
Lo stesso decreto legge (art. 3 comma 2) prevede inoltre che: "Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci".
Pertanto, fino all'emanazione del citato decreto interministeriale, il Registro delle Imprese non può accettare domande di iscrizione delle società semplificate a responsabilità limitata.
Registro delle Imprese Storiche Italiane. Iscrizione anno 2012

In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, l'Unioncamere ha istituito, dal 2011, il Registro delle imprese storiche italiane.
Anche quest'anno, sono aperte le iscrizioni a tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica, iscritte nel Registro delle imprese ed attive, con esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito dello stesso settore merceologico, per un periodo non inferiore a 100 anni. Questo requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre 2011.
L'iniziativa è gratuita.
Per saperne di più consulta l'avviso completo (in formato pdf 93 kB)
Regolamento del Registro delle Imprese Storiche Italiane (in formato pdf 80 kB)
Domanda di iscrizione al Registro delle Imprese Storiche Italiane (in formato doc 36 kB).
Telematizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
Il SUAP telematico gestito dalla CCIAA di Milano può ricevere
- le pratiche SCIA
- i procedimenti unici (le richieste di autorizzazioni/licenze o simili per attività economiche 'non liberalizzate').
Le SCIA possono essere trasmesse al SUAP telematico:
- contestualmente ad una domanda di iscrizione/variazione al registro delle imprese mediante la Comunicazione Unica
- dall'interno della piattaforma software presente nel portale impresainungiorno.gov.it, dopo aver scelto il SUAP di destinazione (ricerca il SUAP).
Per quanto riguarda i procedimenti unici (richieste di autorizzazione/licenza), il Decreto Interministeriale del 10 novembre 2011 (Gazzetta Ufficiale del 16/11/2011 n. 267), ha fornito precise indicazioni relative alle modalità di versamento dell'imposta di bollo per questi procedimenti.
In particolare, l'art. 3 del Decreto prevede che: "il soggetto interessato provveda ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonchè ad annullare le stesse, conservandone gli originali".
Al momento, le istanze relative ai procedimenti unici dovranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al SUAP di competenza. Gli indirizzi PEC dei singoli SUAP, sono disponibili sul sito di impresainungiorno.gov.it.
A breve, tali istanze dovranno essere presentante mediante la piattaforma software presente nel portale impresainungiorno.gov.it.
Le istanze dovranno indicare il numero seriale delle marche da bollo acquistate nelle rivendite autorizzate e dovranno essere annullate (datate e firmate) e conservate. Si precisa che è dovuta una marca da bollo da euro 14,62 ogni quattro pagine della documentazione che viene presentata. Inoltre nel caso di licenze da esporre nei locali aperti al pubblico si rende necessario concordare con il SUAP le modalità di affissione delle stesse.
Resta confermata la necessità di versare i diritti di segreteria eventualmente previsti, secondo le indicazioni fornite dai comuni.
Si ricorda che, in caso di attività economica soggetta ad autorizzazione, l'attività non può essere iniziata prima del conseguimento della stessa. Quindi, in questo caso, non potranno essere presentate pratiche contestuali di inizio attività a mezzo dell'applicativo STARWEB-ComuUnica.
Nel caso in cui sia presentata una richiesta di autorizzazione, la ricevuta della PEC determina esclusivamente il momento di avvio del procedimento di autorizzazione.
Dal 15/11/2011, nuovi importi delle sanzioni amministrative del Registro Imprese
L'art. 9 comma 5 della legge 180/2011 "Statuto per le imprese" (pubblicata nella G.U n. 265 del 14/11/2011), in vigore dal 15/11/2011, ha modificato l'art. 2630 c.c., variando gli importi delle sanzioni previste in caso di omesso o tardivo deposito delle domande, denunce e depositi destinati al Registro delle Imprese.
La sanzione amministrativa pecuniaria, che prima era prevista da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro, è stata dimezzata, passando ora da un minimo di 103 euro ad un massimo di 1.032 euro.
Inoltre, se la denuncia, la comunicazione o il deposito al registro imprese avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta ad un terzo.
E' stato confermato che, se si tratta di omesso deposito di bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
I nuovi importi vengono applicati agli adempimenti per i quali il 14/11/2011 era l'ultimo giorno utile per il deposito nei termini (quindi il 15 novembre 2011 era il primo giorno oltre i termini); per gli adempimenti che al 14/11/2011 risultavano già sanzionabili, verrà invece applicata la precedente disposizione normativa ed i relativi importi.
Non sono stati modificati gli importi delle sanzioni previsti dagli artt. 2194 e 2631 c.c. e quelli relativi al mancato rispetto dei termini per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)
Cancellazione d'ufficio delle società di persone (DPR 247/2004)
Viene pubblicato, in data 06/10/2011, l'elenco (in formato pdf - 190 kB) delle società di persone per le quali il Giudice del Registro delle Imprese, con provvedimento n. 64/2011 del 27/07/2011, ha disposto la cancellazione d'ufficio ai sensi del DPR 247/2004; si tratta delle società risultate irreperibili in seguito alla notificazione del provvedimento di cancellazione, effettuata mediante invio di lettera raccomandata.
Per queste società il Giudice del Registro delle Imprese, con provvedimento del 27/09/2011 ha disposto, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la pubblicazione dell'elenco su questo sito per 15 giorni consecutivi, così da rendere nota la cancellazione agli interessati.
Contro il provvedimento del Giudice del Registro, ai sensi dell'art. 2192 c.c., è possibile proporre ricorso al Tribunale Civile di Milano - Sezione della Volontaria Giurisdizione, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'elenco.
Pertanto, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione ed in assenza di ricorso (ai sensi dell'art. 2192 c.c.) da parte delle società interessate, le stesse verranno cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese di Milano.
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare il Contact Center della Camera di Commercio ai seguenti numeri:
- numero verde 800226372 per chi chiama da Milano e provincia
- numero di telefonia fissa nazionale 02.8515.2000 per chi chiama da fuori provincia o da cellulare
- indirizzo e-mail cancellazioni@mi.camcom.it.
19a edizione del Prontuario Regionale per la presentazione degli atti societari con ComUnica
Viene pubblicata la 19a edizione, aggiornata a settembre 2011, del Prontuario Regionale per la presentazione, con la Comunicazione Unica, degli atti societari al Registro Imprese, all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle Entrate (in formato pdf 4.207 kB).
Consulta l'elenco delle modifiche apportate alla nuova edizione del prontuario, rispetto alla precedente (in formato pdf 91 kB).
3a edizione del Prontuario Regionale sulle Procedure Concorsuali
Viene pubblicata la 3a edizione, aggiornata a settembre 2011, del Prontuario Regionale degli adempimenti pubblicitari in materia di Procedure Concorsuali (in formato pdf 599 kB).
Rispetto alla precedente edizione, è stato introdotto il seguente adempimento: "Comunicazione, da parte del Curatore, della sentenza dichiarativa di fallimento, per l'annotazione della stessa sulle quote di Srl".
STARWEB - per la presentazione on-line con ComUnica delle domande e denunce al Registro Imprese
Comunica Starweb è un applicativo on-line, che permette di predisporre ed inviare al registro imprese, all'Inps, all'Inail e all'Agenzia delle Entrate, con la Comunicazione Unica (art. 9 legge 40/2007), alcune tipologie di pratiche telematiche, direttamente via web e senza l'utilizzo del software FedraPlus (o programmi equivalenti) da installare sul proprio computer.
12 maggio 2012 - Nuove procedure per svolgere le attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio e spedizioniere.
Il 12 maggio 2012 entrano in vigore le nuove normative* che stabiliscono la soppressione dei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri.
Le nuove normative lasciano comunque invariato l'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento di queste attività
Novità principali:
- I soggetti persone fisiche che risultano iscritti nei rispettivi ruoli ma non svolgono attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza possono iscriversi entro il 12 maggio 2013 nell'apposita sezione REA (tale possibilità non riguarda gli spedizionieri).
In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarà più possibile iscriversi nell'apposita sezione, tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costiuria requisitio professionale per iniziare l'attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all'entrata in vigore dei decreti. - I soggetti, persone fisiche e società, iscritti nei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti ed elenco spedizionieri che hanno avviato la relativa attività (e quindi sono iscritti anche al Registro Imprese) devono comunicare entro il 12 maggio 2013 al Registro imprese i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e dei soggetti abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.
La mancata comunicazione entro tale termine comporta l'inibizione dell'attività. - Dal 12 maggio 2012 i soggetti che cessano di svolgere l'attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza all'interno di un'impresa (come titolari o come dipendenti dell'impresa) devono chiedere entro novanta giorni di essere iscritti nell'apposita sezione Rea.
- Tutte le denunce e le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere firmate digitalmente ed inviate con modalità telematica.
I soggetti, persone fisiche e società, che hanno intenzione di iniziare l'attività di mediatore, agente e rappresentante e spedizioniere inviano telematicamente tramite Comunica una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con le modalità già in vigore.
Attenzione:
in considerazione dell'ampio periodo di tempo (un anno) previsto per effettuare gli adempimenti di cui ai punti A e B e della probabilità di aggiornamenti sia di carattere normativo che informatico, si invitano tutti i soggetti interessati ad evitare l'invio di comunicazioni di aggiornamento immediatamente dopo il 12 maggio 2012.
Per maggiori informazioni consulta il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
* decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/1/2012

Nuove modalità per avviare un'attività d'impresa (Legge 122 del 30/7/2010)
Dal 31 luglio 2010 le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.
Consulta la pagina informativa
Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa
Dal 1 aprile 2010 la Comunicazione Unica è obbligatoria per tutte le imprese, incluse le imprese individuali
A partire da tale data, le pratiche al Registro delle Imprese devono essere presentate esclusivamente per via telematica. Le domande di iscrizione delle imprese individuali non possono più essere presentate con modalità cartacea né inviate per posta.
La regolarizzazione di pratiche sospese, presentate o inviate telematicamente entro il 31 marzo, deve essere effettuata con la stessa modalità utilizzata per la presentazione della prima pratica (ad es. se la prima pratica è stata presentata con Telemaco deve essere regolarizzata con lo stesso canale, analogamente, se spedita con ComUnica è necessario effettuare le correzioni sempre attraverso il software di ComUnica).
Importante: la Regione Lombardia ha stabilito l'obbligo della Comunicazione Unica anche per la presentazione delle domande all'Albo delle Imprese Artigiane; pertanto, anche le pratiche artigiane non possono più essere presentate con modalità cartacea, ma solo telematicamente. Segue
Per saperne di più sulla Comunicazione Unica, visita il sito http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/
Cancellazione d'ufficio delle società di capitali che hanno presentato il bilancio finale di liquidazione, ma non l'istanza di cancellazione
La Camera di Commercio di Milano ha avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali che hanno presentato il bilancio finale di liquidazione, ma non l'istanza di cancellazione al registro imprese.
- Elenco delle società (in formato pdf 69 kB) alle quali è stato comunicato l'avvio del procedimento
- Fac-simile della lettera per la comunicazione dell'avvio del procedimento (in formato pdf 114 kB), inviata alle società coinvolte.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica cancellazioni@mi.camcom.it.
Iscrizione obbligatoria nel RI dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle società
Obbligo di utilizzo del formato pdf/a per l'iscrizione degli atti nel Registro Imprese
Pubblicata la comunicazione degli Uffici del Registro Imprese della Lombardia, riguardante l'obbligo di iscrizione, nel registro imprese, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle società (art. 16, comma 6, decreto legge 185/2008, convertito in legge 2/2009) e l'utilizzo obbligatorio del formato pdf/a per l'iscrizione degli atti nel registro delle imprese (art. 6 DPCM 10 dicembre 2008).
Consulta la comunicazione (in formato pdf 347 kB).











Cruscotto-grafico-gen2012.pdf