GUIDE UTILI PER IL DEPOSITO DEI BILANCI
Per avere tutte le informazioni utili per una corretta compilazione e spedizione della pratica di bilancio, è disponibileil
Manuale nazionale per il deposito dei bilanci al registro delle imprese - Campagna bilanci 2013 (in formato pdf 3.254 kB).
Il manuale nazionale guida in modo chiaro e dettagliato alla compilazione e all'invio telematico del bilancio d'esercizio con il software bilanci on line o con Fedra 6.6.
Se invece desideri informazioni ulteriori, in particolare su:
a) imposta di bollo e diritti di segreteria;
b) sottoscrizione del verbale di approvazione del bilancio e applicazione delle sanzioni in caso di tardivo o omesso deposito;
c) rettifica al deposito di bilancio;
d) rettifica al deposito dell’elenco dei soci (S.p.A., S.A.p.A. e loro consortili);
e) i formati dei file da allegare alla pratica di bilancio e come suddividere i file;
f) deposito del bilancio ordinario (art. 2435 c.c.) e abbreviato (art. 2435 bis c.c.) di s.r.l. – s.p.a. – s.a.p.a. – s.r.l. a socio unico e società consortili;
g) deposito del bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia;
h) deposito del bilancio dei consorzi confidi e consorzi per l’internazionalizzazione;
i) deposito del bilancio del G.E.I.E.
l) deposito del bilancio consolidato;
m) deposito del bilancio consolidato della società controllante da parte della società controllata (sub-holding) che si avvale dell’esonero;
n) elenco soci e abolizione del libro-dei soci per le SRL;
o) gruppi societari;
p) imprese sociali, bilancio sociale di esercizio e bilancio sociale consolidato;
q) autocertificazione del possesso dei requisiti di impresa ‘start-up innovativa;
r) modello di trascrizione a libro verbale della decisione dei soci assunta ai sensi dell’art.2479 c.c.
ti invitiamo a leggere l'integrazione alla guida nazionale, prediposta dalle Camere di Commercio della Lombardia – edizione maggio 2013 (in formato pdf 863 kB).
ATTENZIONE: il bilancio d'esercizio e l'elenco annuale soci - inviato assieme o separatamente al bilancio - non va trasmesso agli uffici del registro delle imprese con la Comunicazione Unica
DEPOSITO "SITUAZIONE PATRIMONIALE" DEI CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA
I consorzi con attività esterna devono depositare ogni anno al registro delle imprese, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, la situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni (articolo 2615 bis c.c.).
Si precisa che tale situazione patrimoniale, deve intendersi composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
Infatti, l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel citato articolo del codice civile, deve ritenersi equivalente a quella del bilancio delle società di cui all'articolo 2423 c.c., in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615 bis c.c. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
Si ricorda inoltre che anche i consorzi con attività esterna sono soggetti all'obbligo di deposito delle tabelle dello stato patrimoniale e del conto economico, compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate sul sito di DigitPa (ex CNIPA).
Non vanno invece convertiti, al momento, nel formato XBRL né la nota integrativa né gli altri allegati alla situazione patrimoniale (che devono comunque essere allegati in formato PDF/A).
MODALITA' DI DEPOSITO DEI BILANCI IN FORMATO XBRL
Premesse e normativa:
Il 31 dicembre 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM del 10 dicembre 2008, attuativo del formato XBRL.
L'art. 3 c. 1 del decreto, stabilisce che l'obbligo di adottare il nuovo formato per il deposito del bilancio al registro imprese riguarda i bilanci riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008, per le imprese che lo chiudano successivamente alla pubblicazione delle tassonomie sul sito internet XBRL, individuato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), da ufficializzare in una successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le prime tassonomie XBRL sono state pubblicate sul sito individuato dal CNIPA (ora DigitPA) in data 16/02/2009, come ratificato dalla successiva comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2009.
In data 4 gennaio 2011, sono state pubblicate sul sito DigitPA (ex CNIPA) le nuove tassonomie per la predisposizione dei bilanci in formato XBRL; le stesse sono entrate in vigore a partire dal 25 marzo 2011, in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 69 della comunicazione di ratifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Le nuove tassonomie sostituiscono le precedenti del 2009, pertanto i bilanci depositati a partire dal 25 marzo 2011, devono essere obbligatoriamente predisposti in conformità alle nuove tassonomie XBRL.
Bilanci da depositare in formato XBRL:
L'obbligo di depositare il bilancio nel formato XBRL, si applica a partire dai bilanci riferiti ad esercizi in corso al 31 marzo 2008 e chiusi in data successiva al 16 febbraio 2009.
I bilanci da depositare nel nuovo formato XBRL sono quindi tutti quelli che riguardano esercizi chiusi dopo il 16 febbraio 2009.
Sono esclusi i bilanci approvati in date successive al 16 febbraio 2009, ma riferiti a chiusure d'esercizio precedenti (es: 31/12/08, 30/01/09).
Soggetti obbligati:
Le società interessate dal nuovo obbligo sono tutte quelle tenute a redigere:
- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2435 o 2435 bis c.c. (srl, spa, cooperative)
- il bilancio consolidato ai sensi del d.lgs. 127/91
- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 13 c. 35 Legge 326/03 (consorzi cofidi)
- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 31 del T.U. 267 del 2000 (consorzi di Enti Locali e Aziende speciali)
- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 134/98 (Enti autonomi Lirici)
- la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615 bis c.c. (Consorzi con attività esterna)
- la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 7 d.lgs.240/91 (Geie).
Soggetti non obbligati:
Le società esonerate dall'obbligo di deposito del bilancio in formato xbrl (ma tenute al formato PDF/A), appartengono alle seguenti tipologie:
- società quotate in mercati regolamentati
- le società anche non quotate che redigono i bilanci avvalendosi dei principi contabili internazionali così come previsto dal d.lgs. n. 38 del 28/2/05
- società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art.1 d.lgs.7/9/05 n. 209
- Istituti bancari tenuti a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
- società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77
- società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo
- società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1
- società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge 19 febbraio 1992, n. 142
- società controllate incluse nel consolidato delle società di cui ai punti precedenti
- sedi secondarie di società estere
- società che depositano un consolidato redatto all'estero avvalendosi dell'art. 27 del d.lgs.127/91, solo in relazione al suddetto bilancio.
Ulteriori informazioni per il deposito:
La tassonomia relativa ai "Principi Contabili Italiani" si riferisce alle voci dello stato patrimoniale (inclusi i conti d'ordine) e del conto economico dei bilanci delle società di capitale, escluse quelle che applicano, per obbligo o per facoltà, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la redazione del bilancio di esercizio e/o del bilancio consolidato, individuate dal Decreto Legislativo, 28 febbraio 2005, n. 38.
L'obbligo si ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate sul sito di DigitPa (ex CNIPA).
L'istanza XBRL deve essere redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. Nella nota integrativa è possibile indicare gli importi in migliaia di Euro.
Si precisa che al momento non vanno convertiti nel formato XBRL né la nota integrativa né gli altri allegati al bilancio (che devono comunque essere allegati in formato PDF/A).
Per tutti i depositi relativi a bilanci con esercizio chiuso successivamente al 16 febbraio 2009 il bilancio in formato XBRL è il documento destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese, pertanto la mancanza di tale formato è motivo di sospensione del deposito e di eventuale rifiuto oltre che di mancata certificazione.
Se l'interessato ritiene che le tassonomie previste dalla specifiche XBRL italiane non siano sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità, deve depositare, insieme alla versione in XBRL, anche una copia del bilancio in formato PDF/A, previa dichiarazione da apporre in calce alla distinta Fedra nel modello XX-Note (art.6 comma 3 d.p.c.m. 10/12/08). La sua mancanza è motivo di sospensione del deposito e di eventuale rifiuto.
Sul sito www.xbrl.org/it sono pubblicati approfondimenti ed esemplificazioni applicative sul formato XBRL. Successivi aggiornamenti della tassonomia saranno trasmessi da XBRL Italia al CNIPA per la pubblicazione.
FORMATO RICHIESTO PER GLI ALLEGATI AL BILANCIO
I soggetti che sono obbligati al deposito del bilancio in formato XBRL devono allegare il bilancio (inteso come stato patrimoniale e conto economico) in formato .xbrl. Tutti gli altri allegati al bilancio (come ad es. la nota integrativa, il verbale di approvazione, etc.) vanno predisposti nel formato PDF/A (ad eccezione del modello di procura speciale, dei documenti di identità e del modulo C17).
I soggetti che non sono obbligati al deposito del bilancio in formato XBRL (es. società con chiusura esercizio al 31/12/2008) devono predisporre gli allegati alla pratica di bilancio in formato PDF/A (stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa, eventuali relazioni, verbale di approvazione). Anche in questo caso sono esclusi dall'obbligo del formato PDF/A, il modello di procura speciale, i documenti di identità e il modulo C17.
DEPOSITO BILANCI SU SUPPORTO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE
Se non ci si può avvalere della modalità telematica, è possibile depositare il bilancio su supporto informatico e con firma digitale. segue





expoindagineagosto.docx
bandoImpresaDigitale_def.pdf
comunicato_santi_lombardia.doc